
Il Superbonus tra il 2025 e il 2026 - (ricominciodailibri.it)
Qualcosa cambia e qualcosa resta invariato. Ecco tutto quello che c’è da sa sapere per i prossimi mesi sul Superbonus
Lo scorso 7 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello per comunicare l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura sulle spese agevolate del Superbonus. A partire dall’8 settembre, il modulo sarà utilizzabile fino al 16 marzo 2026, termine entro il quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2025.
Con il nuovo modello e le modifiche normative, il Superbonus continua a essere uno strumento rilevante per incentivare la ristrutturazione e l’efficienza energetica, ma con un impatto più contenuto sulle finanze pubbliche e con regole più stringenti per i beneficiari.
Cosa cambia e cosa resta invariato
Il nuovo schema sostituisce quello introdotto il 3 febbraio 2022 e integra le modifiche apportate dal blocco delle cessioni. Le principali novità riguardano l’esclusione di alcuni bonus non più attivi nel 2025, tra cui Ecobonus ordinario, Bonus casa, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche, Eco-sisma bonus, interventi sulle parti comuni oltre il 25% dell’involucro (come previsto dal D.M. 26 giugno 2015).

Inoltre, sono state eliminate alcune voci dal modulo, come la casella “Periodo” (precedentemente usata per distinguere il primo e il secondo semestre del 2020) e la casella “Edilizia libera”. È stata anche cancellata la voce per la “cessione delle rate residue”, vietata dal Decreto Legge 39/2024, che ha stabilito il blocco delle cessioni dal 29 maggio 2024.
Nonostante le modifiche, le regole di base rimangono inalterate. Confermati la determinazione dell’ammontare della detrazione, lo sconto in fattura e il credito cedibile, così come i termini e le modalità per inviare la comunicazione, che dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Rimane invariata anche la possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori (con un limite di due SAL, ognuno dei quali deve riferirsi ad almeno il 30% dei lavori). Restano inoltre obbligatori l’asseverazione tecnica, la congruità delle spese e l’allegazione del visto di conformità.
Possono accedere al Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 condomini, persone fisiche (escluse le attività d’impresa o professione) per edifici da due a quattro unità immobiliari, anche con unico proprietario o in comproprietà, onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali.
Per usufruire delle agevolazioni fiscali, sia attraverso la dichiarazione dei redditi che con lo sconto in fattura o la cessione del credito, è necessario seguire una serie di passaggi. Innanzitutto, bisogna ottenere il visto di conformità, rilasciato da professionisti abilitati come commercialisti, consulenti del lavoro o CAF. Successivamente, è necessario ottenere l’asseverazione tecnica, che certifica il rispetto dei requisiti di efficienza energetica o di riduzione del rischio sismico, insieme alla verifica della congruità delle spese sostenute.
Nonostante le modifiche alle regole e la riduzione dell’aliquota dal 110% al 65%, il Superbonus ha avuto un impatto economico significativo. Fino ad oggi, sono state registrate 234 nuove asseverazioni, ben lontane dai numeri degli anni passati. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, l’onere totale per lo Stato ammonta a circa 126,6 miliardi di euro in detrazioni maturate dal lancio della misura.
Anche se le nuove regole e la minore attività dei cantieri hanno ridotto il ritmo delle nuove richieste, nei primi tre mesi del 2025 lo Stato ha dovuto sostenere ulteriori 1,8 miliardi di euro di spesa. Questa crescita è attribuibile principalmente ai cantieri già avviati e alle pratiche ancora in fase di liquidazione.